Legislazione

Pec e Spam

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(Last Updated On: 13 Novembre 2013)

Chi ti chiede il permesso di inviarti una raccomandata?

L’art. 16 comma 9 del Decreto Legge 2 del 28 Gennaio 2008 gia’ conversione del decreto del 29 novembre 2008, n. 185  (AntiCrisi) scrive:

“Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, [trasmissione documenti attraverso la p.e TRA le P.A]  commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita’ ad accettarne l’utilizzo.”

Cio’ significa che se io comunico alla pubblica amministrazione il mio indirizzo pec non è necessario che ciascun ufficio pubblico debba ottenree una mia autorizzazione preventiva per scrivermi un messaggio, inviarmi documentazione o comunicazioni ufficiali.
Visto che la pec ha lo scopo di snellire le comunicazioni tra aziende e P.A. questo mi può stare bene.

Ma lo stesso articolo non esclude e non specifica il trattamento che la comunicazione del mio indirizzo email pec a soggetto diverso dalla pubblica amministrazione potrà subire:  in questa forma, si tratta di un’implicita autorizzazione a tale soggetto (o a chiunque possa tramite questi entrare in possesso del mio indirizzo email pec) all’utilizzo del mio indirizzo per spedirmi messaggi di qualsiasi genere.

Un’autorizzazione allo spam indiscriminato?

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