La Legge n.2/09 recita: “La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica, nel Registro delle Imprese o negli albi o elenchi … avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi e’ consentita alle sole Pubbliche Amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
Chi può avere accesso agli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata?
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(Last Updated On: 13 Novembre 2013)