Abbiamo detto più volte che la pec non certifica il contenuto ( [[Che cosa NON certifica la PEC?]] ) e l’obiezione immediata è: “Perbacco, ma se c’è la firma digitale non si pone il problema!”
Nelle normali contestazioni, probabilmente tutto si risolve con qualche accordo tra le parti. Qui si parla invece, del caso estremo in cui si debba arrivare davanti ad un giudice in seguito ad una divergenza che non abbia trovato altra soluzione. Su che elementi si basa il giudice? Su quelli certi….
Intanto distinguiamo tra la firma digitale apposta dal Gestore PEC nella trasmissione del messaggio certificato e la firma digitale che si potrebbe apporre al documento trasmesso.
Il Gestore PEC firma digitalmente un documento, la ricevuta della trasmissione, contenente alcuni elementi relativi alla trasmissione email (indirizzo mittente, indirizzo destinatario, data, ora) ma relativamente al contenuto del messaggio il solo riferimento riguarda il NOME del documento allegato. Quindi, le ricevute archiviate per 30 mesi dai Gestori e che vengono in aiuto in caso di contestazione davanti ad un giudice, contengono solo il nome del file: il sig. Rossi potrebbe spedire un documento ‘disdetta.doc’ VUOTO e il Gestore non se ne potrebbe accorgere (visto che non tiene in archivio i contenuti trasmessi!).
Adesso veniamo al sig. Rossi che firma digitalmente un documento e lo spedisce via pec. Siamo tutti d’accordo che la firma digitale apposta su quel documento ne garantisce l’integrità. Ma in ogni caso manca il legame CERTO tra il documento (anche se firmato digitalmente) e la trasmissione pec relativa. Il sig. Rossi potrebbe aver creato e spedito 20 diversi file ‘disdetta.doc’ : quale è quello giusto ? La ricevuta del Gestore riporta sempre e solo ‘disdetta.doc’.
E ancora: la firma digitale potrebbe anche non essere quella del sig. Rossi, ma effettuata con servizi esterni, venendo meno in questo caso anche l’identità certa del creatore.
Ed infine: ai fini di una contestazione legale potrebbe essere fondamentale la marcatura temporale ( [[Che cos’è la marcatura temporale?]] ) di un documento (ad esempio in caso di una disdetta di contratto). Il fatto di aver spedito un file ‘disdetta.doc’, anche firmato digitalmente dal sig. Rossi, ma non marcato temporalmente, lascia comunque aperta e indimostrabile la questione temporale.