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Proroga PEC: astensione dalla sanzione. Un’interpretazione gradita a tutti

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(Last Updated On: 11 Febbraio 2014)

Ebbene, il mondo della pec fremeva in vista della fatidica scadenza del 29 Novembre 2011, ed ecco che puntuale e precisa arriva la proroga…vi aspettavate qualcosa di diverso?

Se si pensa che alla vigilia della scadenza, giusto un mese fa, il 90% delle imprese in obbligo di deposito non aveva ancora depositato il proprio indirizzo pec, era più che naturale che sia i sistemi per il rilascio degli indirizzi pec,  sia le procedure di deposito si sarebbero trovati, in prossimità della scadenza, con l’incremento vertiginoso delle richieste, nell’impossibilità di far fronte alla mole di utenti in cerca di salvezza.

Nei giorni scorsi i Gestori PEC sono stati sottoposti ad un fronte compatto ed ininterrotto di richieste da parte di coloro che non avevano ancora un indirizzo certificato, con problemi che andavano dal semplice rallentamento delle tempistiche di attivazione a sistemi in tilt per il sovraccarico, incluse le stesse risorse del Registro Imprese.

Tutti con la fretta di ottenere il proprio indirizzo pec destinato al deposito.

Voci di corridoio parlavano da giorni della proroga, ed oggi, a sollievo di molti si legge la comunicazione del Ministero dello Sviluppo, che suggerisce alle Camere di Commercio di applicare un criterio di riguardo ai ritardatari, astenendosi dall’applicare le sanzioni fino ai primi del nuovo anno. Di fatto il termine si sposta al 31/12/11.

Di seguito il testo integrale della comunicazione:

“OGGETTO: Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese (art. 16, c. 6. DL 185/08) — Circolare n. 3645/C del 3/11/2011 – Indicazioni integrative.

Nell’approssimarsi del termine per procedere all’adempimento richiamato in oggetto questa Amministrazione ha provveduto, con circolare n. 3645/C del 3/11/2011, a fornire a codeste Camere alcune indicazioni operative.

Nella predetta circolare, tra l’altro, era specificato che <<il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile in capo al legale rappresentante dell`impresa stessa>>.

Al riguardo, si evidenzia che sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni, da parte dei soggetti gestori del sistema di posta elettronica certificata, circa l’impossibilita di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di p.e.c. concentratasi nell’imminenza del termine sopra indicato, in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso.

Si ritiene che tale situazione determini l’impossibilita di individuare, in capo ai soggetti tenuti all’adempimento in parola, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi dell’art. 3 della legge 689/81, é presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa.

Pertanto, avendo al riguardo sentita informalmente anche l’Unioncamere, si rappresenta a codeste Camere l’opportunità, in questa prima fase di applicazione della disposizione sopra richiamata e per evitare contenzioso di presumibile esito sfavorevole, di astenersi dall’applicare le sanzioni previste dall’art. 2630 del Codice Civile alle Società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi del ripetuto art. 16, c. 6, entro il termine del 29 novembre 2011.

Finché non vi siano nuovi e diversi elementi di informazione e valutazione, desumibili anche dalla circostanza che il ritardo nell’adempimento sia più prevalente o, comunque, non sia più così diffuso da evidenziare la persistenza di oggettive difficoltà, e, comunque, ragionevolmente, almeno fino al1’inizio del nuovo anno, si suggerisce di ritenere quindi, in generale, come “corretto adempimento” anche quello tardivo effettuato entro tale data.

Si ritiene, infatti, che anche la semplice contestazione di tale ritardo, per acquisire certezza dell’esistenza di specifica giustificazione nei singoli casi, contrasti in tale transitoria e generalizzata situazione di difficoltà, con le esigenze dell’economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l’Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito.”

Aggiornamento del 09/02/12 – Decreto Legge Semplificazioni
Proroga della scadenza per deposito PEC presso il Registro Imprese

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