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18/12/2017 – DECRETO – Aggiornamento delle procedure di notifica delle multe via PEC

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(Last Updated On: 18 Gennaio 2018)

Eccoci al dunque. Attenti alle multe, la notifica arriva via PEC.

Non è certo una novità: parlavamo già molti anni fa nell’articolo PEC, consegna, compiuta giacenza: attenti alle multe! della possibilità di ricevere notifiche via posta certificata, come previsto dal DPR 11 febbraio 2005, n.68.

Ed ecco che il decreto del Ministero dell’Interno pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, modifica e definisce le “procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”.

Soggetti della notifica

La notifica si effettua nei confronti di chi ha commesso l’infrazione (se fornisce il proprio indirizzo PEC al momento della contestazione o abbia già fornito un domicilio digitale in precedenza) e del proprietario del veicolo (quando abbia già fornito un domicilio digitale).

Qualora in fase di contestazione dell’infrazione non sia dichiarato un recapito digitale, l’ente accertatore potrà cercare un recapito nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

Implicazioni:

L’indirizzo PEC per la notifica, anche se vi rifiutate di fornirlo al vigile, è facilmente rintracciabile se:

– avete fornito un recapito PEC in precedenza agli stessi organi di polizia stradale, in occasione di una precedente contestazione;

– l’auto è di proprietà di un’azienda con obbligo di deposito al Registro delle Imprese

– il vostro indirizzo PEC è inserito in altri elenchi pubblici (es. INI-PEC)

L’email di notifica

L’email avrà come oggetto “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada” e sarà corredata degli allegati necessari alla definizione della contestazione, quali:

  • un documento, firmato digitalmente, che riporti tutti i dettagli dell’accertamento: dati dell’ufficio incaricato, i dati dei responsabili dell’accertamento, recapiti per poter accedere al proprio fascicolo, dettagli dei destinatari e dell’elenco da cui l’indirizzo PEC è stato ricavato
  • una “copia per immagine” o una “copia informatica” del verbale di contestazione
  • ogni informazione utile perché l’automobilista possa esercitare la sua difesa

Il procedimento di notifica, effettuato via Posta elettronica Certificata, permette all’ufficio di Polizia di archiviare sia il contenuto della notifica e la prova dell’invio, sia dell’avvenuta consegna nella casella del destinatario Come avviene la trasmissione PEC?, rendendo la multa un atto “notificato e conoscibile” all’automobilista.

Implicazioni:

Nessuna scusa per chi non legge la PEC!

Questa procedura costituisce “piena prova dell’avvenuta notificazione”, a prescindere se abbiamo letto la PEC o meno.

Mancata notifica via PEC

Nei casi in cui la notifica dell’infrazione tramite la posta certificata non possa essere effettuata (il recapito digitale non viene fornito dall’automobilista) oppure non abbia esito positivo (l’indirizzo fornito o presente negli elenchi restituisca esito di consegna negativo), la notifica avverrà col metodo classico, per via postale, con oneri a carico del destinatario.

Implicazioni:

Negare al vigile di essere in possesso di un recapito digitale per la notifica, o fornire un recapito PEC non funzionante, non è d’aiuto all’automobilista, poiché si traduce in un ulteriore addebito delle spese per la notifica cartacea tradizionale.

Il recapito digitale può risultare non funzionante a causa di:

– la casella è piena, non c’è più spazio per la ricezione di ulteriori messaggi.
– la casella non esiste, non è stata rinnovata presso il vostro fornitore
– malfunzionamento della posta per oltre 24 ore

Vedi anche Archiviazione e salvataggio

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